Statuto Nazionale dell’associazione Culturale
FEDERSEX
ARTICOLO 1 – Costituzione e sede
L’associazione Federsex è stata fondata nella primavera del 1993, tramite Atto Costitutivo, ai sensi degli art. 36 del Cod. Civ. ed in virtù dell’art. 18 della Costituzione Italiana.
Il presente Statuto è modificato, integrato ed aggiornato rispetto al precedente, secondo le leggi vigenti, in data 14 Giugno 2013.
Federsex è un’associazione di tutela dei diritti umani e delle libertà, con sede legale attuale a Pomezia (Roma), alla via Laurentina km 24,700 – c.a.p. 00071..
La denominazione Federsex e il logo distintivo, sono tutelati dagli art. 16 e art. 2569 del Cod. Civile. Il marchio è di proprietà esclusiva.
Federsex, chiederà l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale al Ministero dell’ Interno e/o Ministero delle Politiche Sociali, con facoltà di richiedere il riconoscimento in Italia o Estero.
ARTICOLO 2 – Valori
L’associazione si fonda sull’adesione volontaria degli iscritti, non persegue finalità di lucro e/o di speculazione, elettività e gratuità delle cariche associative e democraticità della struttura. I valori fondanti sono: uguaglianza, pace, libertà, tutela e legalità per il pieno sviluppo della persona umana e migliore qualità di vita.
ARTICOLO 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata, puo’ essere sciolta dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci.
ARTICOLO 4 – Finalità
1.La Federazione alla luce del dilagante sviluppo del mercato dell’erotico e dell’hard-core in Italia, in Europa e nel Mondo, vuole contemperare i contrastanti interessi alla moralità del cittadino, sopratutto da una parte gli interessi degli operatori e dei fruitori maggiorenni dall’altra.
2.La Federazione garantisce al cittadino il diritto all’integrita’ morale, facendo rispettare le piu’ elementari norme dettate dal senso del pudore e della tutela dei minori, dal diritto della privacy alla tutela della propria immagine di concetto con le Istituzioni preposte, in rispetto delle leggi vigenti e future.
3.La Federazione, potrà promuovere ed elaborare attività sociali e culturali, allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in sinergia con altre associazioni, Enti, organi ed Istituzioni il processo democratico e civile della libertà di pensiero, dei diritti costituzionali e la tutela del comune senso del pudore.
4.La Federazione ha inoltre, come finalità il compito di: studiare, elaborare e proporre regolamentazioni e leggi, anche con l’appoggio dei movimenti governativi e non, che permettono chiarezza e garantiscono sviluppi democratici nel settore imprenditoriale di riferimento, garantendo una trasparenza operativa e propositiva, necessaria ad un paese civile e democratico, che è capace di accogliere le minoranze o i fenomeni sociali non reprimendoli, ma inserendoli in appositi contesti.
5.Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e la prassi del libero associazionismo, la Federazione garantisce a tutti i soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.
6.La Federazione, svolge in assenza di lucro, attività culturali, morali, preventive, educative, assistenziali, turistiche e ricreative, nonch’e’ l’impiego del tempo libero in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini.
7.Espressione, comunicazione, condivisione e diffusione del pensiero, con ogni mezzo non protetto, in rispetto delle leggi vigenti, sopratutto in difesa e tutela delle libertà sessuali e non, nel mondo trasgressivo in Italia e nel Mondo. Divulgazione ed informazione interfacciando con i mass-media. tramite i social network, tramite web-radio e comunicazione Mobile. utilizzando la rete e lo stampato, con promozione di e-book, video-filmati, cine-racconti e produzioni televisive, CD-ROM con sistemi di tecnologia digitale avanzata per la massima visibilità internazionale.
8.Accettazione delle diversità della nuova politica sulla salute sessuale del nuovo millennio, per i portatori di handicap/disabilità e minoranze dell’esistenza collettiva ed individuale.
9.Ricerche di settore approfondite da parte di Federsex in tema di sessualità del mondo trasgressivo e non, quale organo di supervisore dei mutamenti e delle abitudini/attitudini degli esseri umani, luoghi di frequentazione, trend, panoramica ed indagine, fasce d’età, ceto sociale compresa la sessualità non tradizionale in rispetto della privacy. I dati raccolti verranno divulgati anche a mezzo stampa, tramite sito web ufficiale federsex e tramite informazione pubblica. Tali dati saranno divulgati senza interpretazioni personali, ma reali. Federsex è garante dei dati forniti, non modificabili da terzi, a disposizione di pubblica utilità e professionisti/operatori di settore.
10.Diritti umani, tutela e difesa per le violazioni e violenze, abusi e sorprusi all’Umanità per il mondo femminile, per le mutilazioni genitali (MGF), in tema di sessualità, per promuovere la libertà di decisione, l’uguaglianza, la parità tra i sessi, valori di dignità e rispetto, per il progresso e benessere socio-culturale individuale e collettivo, la conquista dell’emancipazione e l’abolizione di tale pratica. Unità globale ed organizzazione internazionale, con rappresentanze ai tavoli di trattativa europea e mondiale.
11.Promozione, sviluppo e diffusione delle scienze sessuologiche attraverso specialisti del settore, percorso scientifico e sociale, riferito alla salute sessuale individuale e salute pubblica, prevenzione e tematiche. Promuovere partnership in unità globale per i diritti universali attraverso istituti di ricerca, attività di studio con progetti comuni. Associare cultori di diverse aree, mirate ai bisogni specifici. Educazione sociale e di comportamento.
12.Diffusione e divulgazione di materiale utilizzando la rete o lo stampato riguardante le seguenti discipline: scienze umane, scienze sociali, scienze letterarie, scienze neurologiche, arte e fotografia.
13.Campagne di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dell’uso di stupefacenti: droghe e similari, quale male sociale, anticoncezionali e preventive contro HIV e AIDS a trasmissione sessuale.
14.Mostre, rassegne, forum, seminari, convegni pubblici e privati anche sotto forma di talk-show.
15.Costruire un dialogo e confrontarsi in sede italiana ed estera con altre Federazioni per il raggiungimento delle finalità.
16.Il presente Statuto, della Federazione Federsex, aderisce alla Dichiarazione sulla Salute Sessuale per il Millennio (WAS – Associazione Mondiale per la Salute Sessuale) e Dichiarazione sui Diritti Sessuali.
I Diritti Sessuali sono fondamentali e sono diritti Universali.
ARTICOLO 5 – Regolamenti
Federsex, stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l’organizzazione delle varie attività.
ARTICOLO 6 – Soci
Possono fare parte di Federsex:
1-le persone fisiche, italiane e straniere che:
a) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato;
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, pene detentive superiori ad un anno, pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
Sono soci tesserati a Federsex:
a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;
b) gli iscritti tesserati praticanti l’attività associazionistica, i dirigenti, i tecnici ed altre figure similari di operatori sociali che abbiano con l’associazione affiliata o direttamente con Federsex un rapporto continuativo ai sensi di legge.
c) i Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche di Federsex.
Sono soci Affiliati a Federsex:
a) tutti gli organismi di base regolarmente affiliati.
I soci si distinguono in tre categorie:
a) soci Fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione
b) soci Benemeriti: sono quelli che per la loro personalità, per la frequenza, o aver contribuito finanziariamente, o svolte attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno promosso lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione.
c) soci Ordinari: frequentatori e sostenitori, sono quelli che sono in regola con il pagamento dei contributi previsti dallo Statuto.
Doveri dei soci:
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dagli organi rappresentativi, all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
ARTICOLO 7 – Affiliazioni
L’affiliazione a Federsex dell’organismo di base è deliberata dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai relativi regolamenti. L’affiliazione ha validità annuale e deve essere rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dall’organismo di base e trasmesso a Federsex secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all’estero, ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi di Federsex e di tutte le sue strutture territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dal Consiglio Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile, neppure in caso di morte dell’associato. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio nell’anno in cui la domanda è accettata ed approvata ad esclusivo ed insindacabile giudizio del C.D. come oltre indicato. Quanto sopra ha validità per i club con tesseramento manuale, per quanto riguarda invece i club legati alla rete telematica Federsex il tesseramento ha validità un anno solare e, in quest’ultimo caso, i soci sono tutti aderenti alla Federazione Federsex ed il circolo provvede esclusivamente all’attivazione della tessera elettronica presso la propria sede ed il registro soci è tenuto nella sede Nazionale della Federazione.
Lo statuto dei circoli affiliati Federsex (allegato in originale) è parte integrante del presente statuto e sono approvate tutte le norme di affiliazione e tesseramento in essa contenute che sono fatte proprie dalla stessa Federsex
ARTICOLO 8 – Compiti delle strutture di base
Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell’esperienza culturale, sociale e ricreativa ad ogni livello. Gli organismi di base affiliati sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.
ARTICOLO 9 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto:
a) i soci iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore età, nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società ed Associazioni Culturali e Ricreative, Assistenziali, di Promozione sociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;
b) gli organismi di base in regola con le quote di affiliazione nelle rispettive Assemblee Regionali e Provinciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.
In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo.
I Soci tesserati:
a) possono ricoprire liberamente cariche sociali gratuite e volontarie in Federsex, se in possesso dei requisiti prescritti;
b) possono presentare nuovi soci;
c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
e) hanno l’obbligo di osservare lo Statuto di Federsex e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali; nonch’e’ quelli tesserati alle associazioni partner.
f) hanno l’obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.
I soci affiliati e tesserati hanno l’obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti di Federsex in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organi dell’Ente hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati a Federsex.
ARTICOLO 10 – Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di socio affiliato si ha:
per recesso o scioglimento volontario dell’organismo di base affiliato;
per totale inattività durante l’intero ultimo anno sociale;
per mancato rinnovo dell’affiliazione;
per radiazione comminata dagli organi disciplinari;
per revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a Federsex ed agli altri affiliati; i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento del saldo di quanto dovuto.
La perdita della qualifica di socio tesserato si ha:
– per decesso;
– per dimissioni;
– per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
– per decadenza a qualunque titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
– per il verificarsi di uno dei casi indicati al comma precedente ove compatibili.
TITOLO II – ORGANI SOCIALI
CAPO I – ORGANI CENTRALI
ARTICOLO 11 – Organi Nazionali
Sono organi nazionali di Federsex:
– l’Assemblea Nazionale;
– il Consiglio Nazionale;
– il Presidente Nazionale;
– i Vice Presidenti Nazionali;
– il Segretario Nazionale;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– la Commissione Nazionale Giudicante;
– la Commissione Nazionale di Appello;
– il Procuratore Nazionale;
– i Delegati all’Assemblea Nazionale.
ARTICOLO 12 – Assemblea Nazionale: competenza
L’Assemblea Nazionale é il massimo organo deliberante di Federsex e le sue deliberazioni sono sovrane.
Ad essa compete di:
a) esprimere la volontà dell’Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art.1;
b) fissare gli orientamenti programmatici dell’attività quadriennale dell’Ente;
c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
d) eleggere il Presidente Nazionale di Federsex;
e) eleggere il Consiglio Nazionale;
f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) eleggere la Commissione Nazionale Giudicante;
h) eleggere la Commissione Nazionale di Appello;
i) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo.
ARTICOLO 13 – Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva o non elettiva e straordinaria.
L’Assemblea Nazionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Regionali. In caso di assenza del Delegato Effettivo questo può essere sostituito dal Delegato Supplente.
L’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce annualmente entro il 30 di aprile per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo ed ha la medesima composizione dell’Assemblea Nazionale elettiva.
Non possono partecipare all’Assemblea i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia.
In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto all’Assemblea si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale. L’Assemblea Nazionale straordinaria é convocata oltre ai casi statutariamente previsti, quando richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata entro i 30 giorni successivi e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. L’Assemblea Nazionale straordinaria è formata dai Delegati Eletti Effettivi o, in caso di assenza, dai Supplenti soci.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, ai recapiti dei Delegati Effettivi e Supplenti eletti nelle Assemblee Regionali.
L’Assemblea Nazionale sia in seduta ordinaria che straordinaria é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari almeno alla metà del totale dei delegati effettivi eletti nelle Assemblee Regionali;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
Salvo i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza l’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dal Consiglio Nazionale o dal 50% più 1 dei soci affiliati. In tal caso l’Assemblea Straordinaria deve essere convocata con all’ordine del giorno le modifiche proposte entro 30 giorni dalla richiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 giorni.
Per l’approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
ARTICOLO 14 – Assemblea Nazionale Elettiva
L’Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della stessa, i quali:
– hanno tutti i poteri per l’ordinato e sollecito svolgimento dell’Assemblea compreso quello di limitare temporalmente, gli interventi;
– propongono all’Assemblea la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;
– indicono le votazioni;
– ne determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera dell’Assemblea;
– ne proclamano i risultati;
– comunicano, senza ritardo, l’avvenuto deposito del verbale della Commissione Verifica Poteri;
– regolamentano, di concerto con il Segretario dell’Assemblea, le attività assembleari.
Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva dell’Assemblea.
ARTICOLO 15 – Assemblea Nazionale Elettiva: commissioni
La Commissione Verifica Poteri è preposta:
a) all’accertamento dei poteri rappresentativi e del diritto al voto dei singoli Delegati Effettivi o Supplenti;
b) al rilascio delle credenziali abilitative alla partecipazione delle operazioni di voto.
Essa è composta da 3 membri eletti dal Consiglio Nazionale ed inizia i suoi lavori prima della data di convocazione dell’Assemblea, nominando al suo interno un Presidente.
Il verbale delle operazioni, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, deve essere trasmesso all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di voto e verrà allegato agli atti dell’Assemblea Nazionale.
Le contestazioni relative all’operato della Commissione verranno risolte dall’Assemblea su formale richiesta degli interessati che dovrà essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un’ora dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del verbale presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
La Commissione Elettorale e di Scrutinio é preposta alla regolamentazione dello svolgimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente dell’Assemblea o dall’Assemblea stessa.
Di concerto, pertanto, con il Segretario dell’Assemblea costituisce il seggio elettorale e provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento.
Essa é composta di 3 membri eletti dall’Assemblea e nomina al suo interno un Presidente.
Il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, verrà allegato agli atti dell’Assemblea Nazionale.
Quando l’Assemblea Nazionale è convocata in seduta elettiva la carica di componente della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale e di Scrutinio è incompatibile con quella di candidato a cariche elettive.
ARTICOLO 16 – Assemblea Nazionale Elettiva: candidature
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.
Il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti della Commissione Nazionale Giudicante e i Componenti della Commissione Nazionale di Appello, sono eletti dall’Assemblea con cinque distinte votazioni a scrutinio segreto.
Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea e di esse, il Presidente dell’Assemblea dà comunicazione all’Assemblea medesima non appena insediata.
In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei componenti dell’Organo costituendo.
Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi come non apposte.
Vengono dichiarati eletti alle cariche di Componente del Consiglio Nazionale, di Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di Componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di componente dei Collegi degli Organi di Giustizia i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti assembleari validi.
Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea, contenente la descrizione delle attività assembleari svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa, e controfirmato dal Segretario Nazionale di Federsex. Il Segretario provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali dell’Assemblea, depositato presso la Segreteria Nazionale dell’Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario Nazionale stesso. Esso é, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto a voto.
ARTICOLO 17 – Consiglio Nazionale: composizione e competenze
Il Consiglio Nazionale é composto:
– dal Presidente Nazionale, che la presiede;
– da numero 10 Componenti eletti dall’Assemblea Nazionale.
Il Consiglio Nazionale dirige ed amministra l’attività di Federsex, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.
In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Qualora non sia possibile, si provvede all’elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva. I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.
Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall’evento, un’assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.
In particolare al Consiglio Nazionale compete:
a) l’attuazione delle linee programmatiche di Federsex così come determinate dall’Assemblea Nazionale;
b) l’individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;
c) la responsabilità della gestione ordinaria e dell’attività di Federsex nel suo complesso;
d) l’attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere dell’Assemblea Nazionale;
e) l’accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tesseramento degli organismi di base, in regola con le norme di legge e l’approvazione dello Statuto medesimo.
f) l’amministrazione dei fondi e l’approvazione del rendiconto economico di previsione e le relative variazioni;
g) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso all’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l’esame e la conseguente approvazione;
h) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;
i) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali;
j) la nomina dei Coordinatori di Federsex per l’Italia ed all’Estero;
k) la concessione dell’indulto e dell’amnistia;
l) lo scioglimento, per gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 180 giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio il Consiglio può prolungare il termine di commissariamento di ulteriori 180 giorni;
m) la nomina del Segretario Nazionale;
n) l’elezione nel suo seno di uno o più Vice Presidenti Nazionali, il più anziano è nominato Vice Presidente Vicario Nazionale;
o) la nomina del Procuratore Nazionale;
p) la emanazione e la modifica dei Regolamenti di Federsex;
q) l’attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari;
r) l’approvazione dei programmi particolareggiati dell’attività dell’Ente e dei Regolamenti Tecnici dei vari settori;
s) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche sociali;
t) la determinazione dell’organico degli Uffici Centrali;
u) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico e del Sito internet Ufficiale dell’Ente;
v) la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e delle norme dell’Ente;
w) l’autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
x) la nomina su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio nei casi previsti;
y) l’elezione della Commissione Verifica Poteri;
z) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale in via d’urgenza.
ARTICOLO 18 – Consiglio Nazionale: convocazione e deliberazione
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
L’avviso contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione.
Le riunioni straordinarie del Consiglio Nazionale possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione stessa.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Nazionale.
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
ARTICOLO 19 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale di Federsex verso i terzi ed in eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all’ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Vicario Nazionale.
Egli inoltre:
– ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti di Federsex;
– convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
– convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza;
– provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale;
– provvede alla erogazione delle somme destinate all’attività di Federsex;
– propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio;
– adotta in via d’urgenza le delibere di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva. La mancata ratifica implica l’annullamento delle deliberazioni adottate;
– sovrintende agli Uffici Centrali ed all’Ufficio Stampa;
– stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.
– può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
– può concedere la grazia, su richiesta dell’interessato, quando sia stata scontata almeno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dal termine della sanzione;
– propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Responsabili di Settore;
– propone al Consiglio Nazionale la nomina dell’Addetto Stampa;
– può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti.
ARTICOLO 20 – Vice Presidenti Nazionali ed Ufficio di Presidenza
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno uno o più Vice Presidenti Nazionali.
I Vice Presidenti Nazionali collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi 60 giorni.
Il Presidente può delegare ad ogni Vice Presidente compiti e funzioni specifiche.
Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti ed il Segretario Nazionale costituendo così l’Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 21 – Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale:
– assume la legale rappresentanza dell’Associazione ad ogni livello, coordina l’attività sociale (nessuna esclusa) ivi comprese le competenze del Segretario Nazionale Amministrativo;
– coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l’attività ed il funzionamento di Federsex;
– cura, d’intesa con il Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; – é preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l’attività dell’Ente;
– partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;
– é il Segretario dell’Assemblea Nazionale;
– partecipa all’Ufficio di Presidenza;
– partecipa alle riunioni degli Organi Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;
– cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;
– informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello Nazionale;
– dirige e coordina il lavoro degli uffici centrali di Federsex;
– firma tutti gli atti degli Organi nazionali dell’Ente e firma tutti i mandati di pagamento e le riversali di incasso, approvati dal Consiglio Nazionale;
Il personale dell’ente dipende gerarchicamente dal Segretario Nazionale.
In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti dell’Organo.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.
ARTICOLO 22 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati a Federsex.
Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea su lista a parte .
I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o all’Albo dei Dottori Commercialisti.
Al Collegio é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa di Federsex; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali di Federsex. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale di Federsex.
L’esito di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.
Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale di Federsex che funge da Cancelleria del Collegio.
L’avviso di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.
ARTICOLO 23 – Commissione Nazionale Giudicante
La Commissione Nazionale Giudicante è l’Organo di Giustizia di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi di Federsex. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati a Federsex. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
La Commissione giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell’ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti di Federsex, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
a) richiamo;
b) diffida;
c) deplorazione;
d) multa;
e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;
f) radiazione.
Le decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione Nazionale di Appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato alla Commissione Nazionale di Appello, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. La Commissione Nazionale Giudicante deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un termine massimo complessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico a Federsex, né quello di presidente o responsabile di struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi di Federsex.
ARTICOLO 24 – Commissione Nazionale di Appello
La Commissione Nazionale di Appello è l’Organo di giustizia di secondo grado di Federsex. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelte anche tra soggetti non tesserati a Federsex.
Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanza dell’interessato, l’eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti gli effetti della sanzione disciplinare. L’istanza può essere presentata solo trascorsi almeno tre anni dal termine della sanzione. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia. Il Collegio deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso di merito. Le decisioni del Collegio sono comunicate all’interessato, al Procuratore Nazionale ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico in Federsex, né quello di presidente o responsabile di struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi di Federsex.
ARTICOLO 25 – Procuratore Nazionale
Il Procuratore Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale, deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati a Federsex. Il Procuratore Nazionale è titolare dell’azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi alle Commissioni Giudicanti di primo e secondo grado. All’esito delle indagini, che non potranno superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezione di notizia di illecito. Il Procuratore Nazionale dovrà deferire l’accusato alla Commissione Nazionale Giudicante ovvero disporre l’archiviazione del caso. Il Procuratore Nazionale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi di Federsex. Il Procuratore Nazionale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi in Federsex e negli organismi affiliati alla stessa.
Per tutti gli Organi di Giustizia il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
ARTICOLO 26 – Responsabilità area partner
Federsex è di natura federativa, composta da associazioni locali, nazionali, estere e da professionisti e partner di differenti aree pluridisciplinari, con Statuto di autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, economica e patrimoniale propria. Per le responsabilità civili e penali dei professionisti privati, fa fede secondo le leggi vigenti il codice etico/deontologico di settore (collegio arbitrale) in caso di controversie, al fine di migliorare le singole aeree, per lo sviluppo dei vari settori e fare chiarezza.
CAPO II – ORGANI PERIFERICI
ARTICOLO 27 – Strutture territoriali
Sono strutture territoriali di Federsex:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) il Comitato Provinciale;
c) il Presidente Provinciale;
d) l’Assemblea Regionale;
e) il Comitato Regionale;
f) il Presidente Regionale;
g) i Revisori dei Conti periferici;
h) i Coordinatori di Federsex in Italia ed all’Estero.
i) Rappresentanti di Federsex in Europa e nel Mondo.
ARTICOLO 28 – Assemblea provinciale
L’Assemblea Provinciale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata a Federsex ha diritto di partecipare all’Assemblea Provinciale ed ha diritto ad un voto.
La partecipazione all’Assemblea Provinciale è esclusa per i soggetti che alla data di inizio della stessa:
a) non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi di giustizia.
Per l’Affiliata partecipa all’Assemblea Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell’organo direttivo della stessa. Le affiliate possono essere portatrici di:
1 delega se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;
2 deleghe fino a 200 votanti;
3 deleghe fino a 500 votanti;
4 deleghe fino a 1000 votanti.
La delega deve essere conferita per iscritto.
L’Assemblea Provinciale:
– esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale nella provincia;
– elegge il Presidente Provinciale;
– elegge i Componenti del Comitato Provinciale;
– elegge il Revisore dei Conti;
– approva il rendiconto economico consuntivo annuale.
L’Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche provinciali; le assemblee provinciali elettive devono svolgersi nel periodo compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima della rispettiva Assemblea Nazionale;
b) ogni anno, entro il 28 febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
L’Assemblea Provinciale è convocata in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle della provincia;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statutarie.
L’Assemblea Provinciale straordinaria deve essere indetta entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.
L’Assemblea Provinciale é convocata dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare alle Assemblee Provinciali della propria regione senza diritto a voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet di Federsex, e/o con altri mezzi, idonei ad assicurare la certezza della ricezione al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall’ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
L’Assemblea Provinciale é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
ARTICOLO 29 – Assemblea provinciale elettiva
L’Assemblea Provinciale é dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Provinciale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per l’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:
da 4 a 10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a 30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a 60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60 Affiliate = 8 Componenti.
Le candidature a Presidente Provinciale devono essere depositate presso il Comitato Provinciale non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento dell’Assemblea.
Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 15 giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura dell’Assemblea medesima.
L’Assemblea, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati.
Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea Provinciale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Provinciale.
Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente ed alla Presidenza Nazionale.
ARTICOLO 30 – Comitato Provinciale
Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 4 strutture di base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate a Federsex.
Il Comitato Provinciale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell’Assemblea Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario .
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo degli organi provinciali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale e/o alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Provinciale:
– attua le decisioni dell’Assemblea Provinciale;
– promuove, sviluppa, coordina e organizza l’attività delle strutture affiliate nel territorio;
– tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
– elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;
– approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare all’approvazione dell’Assemblea Provinciale unitamente alla relazione del Revisore dei Conti;
– elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.
Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 31 – Presidente Provinciale
Il Presidente Provinciale:
– rappresenta, anche legalmente, l’Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;
– presiede il Comitato Provinciale;
– provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale;
– sovrintende all’attività dell’Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il fondamentale compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell’Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
– nomina o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini;
– adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento della vita dell’Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;
– ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti di Federsex negli organismi, pubblici o privati..
ARTICOLO 32 – Delegato Provinciale
Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
ARTICOLO 33 – Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Regione dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata a Federsex ha diritto di partecipare all’Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Regionale:
– esprime la volontà degli affiliati nella regione;
– elegge il Presidente Regionale;
– elegge i Componenti del Comitato Regionale;
– elegge il Revisore dei Conti;
– approva il rendiconto economico consuntivo annuale;
– elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche regionali e dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
b) ogni anno, entro il 28 di febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
L’Assemblea Regionale è convocata in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle affiliate nella regione;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.
L’Assemblea Regionale é convocata dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare alle Assemblee Regionali senza diritto a voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet di Federsex, e/o con altri mezzi, idonei ad assicurare la certezza della ricezione al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall’ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
L’Assemblea Regionale é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
ARTICOLO 34 – Assemblea Regionale Elettiva
L’Assemblea Regionale é dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.
L’Assemblea Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:
da 4 a 10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a 30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a 60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60 Affiliate = 8 Componenti.
L’Assemblea Regionale elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:
da 4 a 50 Affiliate = 1 Delegato;
da 51 a 100 Affiliate = 2 Delegati;
da 101 a 200 Affiliate = 3 Delegati;
da 201 a 400 Affiliate = 4 Delegati;
da 401 a 700 Affiliate = 5 Delegati;
oltre le 701 Affiliate = 6 Delegati.
Contestualmente devono essere eletti un pari numero di Delegati supplenti.
Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento dell’Assemblea.
Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 15 giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura dell’Assemblea medesima.
L’Assemblea, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea Regionale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale, anche per l’accredito dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
ARTICOLO 35 – Comitato Regionale
Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata, arrotondata per eccesso. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano. Per la Val D’Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali.
Il Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell’Assemblea Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Regionale:
– attua le decisioni dell’Assemblea Regionale;
– promuove, sviluppa, e coordina l’attività dei Comitati Provinciali;
– tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
– elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario;
– approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea Regionale;
– elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.
Il Comitato Regionale è convocato almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 36 – Presidente Regionale
Il Presidente Regionale:
– rappresenta, anche legalmente, l’Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;
– provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
– adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva;
– sovrintende a livello regionale all’attività dell’Ente in ogni settore con il principale compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell’Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
– ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti di Federsex negli organismi, pubblici o privati.
ARTICOLO 37 – Delegato Regionale
Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
ARTICOLO 38 – Norme comuni per le strutture territoriali
I Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali di Federsex, godono di autonomia amministrativa rispetto alla Federsex Nazionale. Essi devono sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio delle rispettive Assemblee e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell’attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt. 30 e 35 dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti a Federsex quale Associazione Nazionale.
In particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.
I Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono le loro funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati a Federsex
.
ARTICOLO 39 – Coordinatori di Federsex all’Estero
I Coordinatori di Federsex all’Estero sono nominati dal Consiglio Nazionale.
Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l’attività di Federsex nello Stato che rappresentano.
Partecipano senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali.
TITOLO III – GESTIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 40 – Patrimonio dei Comitati territoriali
Il patrimonio dei Comitati è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà degli stessi; le risorse dei Comitati derivano:
– dagli eventuali contributi degli Enti locali;
– dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
– da eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;
– da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
– da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.
In caso di scioglimento l’eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio di Federsex Nazionale.
ARTICOLO 41 – Patrimonio e risorse
Il patrimonio di Federsex Nazionale é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente.
Le risorse di Federsex derivano:
– dalle quote di affiliazione e tesseramento;
– da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;
– da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere di Federsex.
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Durante la vita di Federsex è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previste dallo Statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti con finalità analoghe, secondo le deliberazioni dell’Assemblea con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice Civile.
In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ARTICOLO 42 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario.
L’anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell’anno successivo.
ARTICOLO 43 – Scioglimento dell’Ente
La proposta di scioglimento di Federsex può essere presentata soltanto ad un’Assemblea Nazionale Straordinaria di primo grado appositamente convocata su richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale assemblea, per la validità della medesima e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 44 – Eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:
a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;
b) abbiano raggiunto la maggiore età;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di altri Enti, associazioni di promozione sociali anche riconosciute.
e) siano in regola con il tesseramento Federsex.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente all’elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.
Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l’ordine determinato dalla maggiore anzianità in Federsex rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l’ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica.
ARTICOLO 45 – Adunanze organi collegiali
Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scritta dal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine inferiore giustificato dall’urgenza. In tal caso é obbligatorio l’avviso telegrafico di convocazione.
Di ogni riunione dell’organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale di Federsex per gli Organi Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture territoriali.
Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi diritto. Ove non diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo del servizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili all’organo legittimato all’invio non é causa di invalidità della riunione dell’organo convocato.
Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.
Tutti gli organi e strutture periferiche sono tenute all’osservanza delle delibere degli organi nazionali per quanto di loro competenza.
ARTICOLO 46 – Impedimento definitivo, dimissioni e decadenza
In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti negli organi statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non eletti secondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Nell’impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell’organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e periferici di Federsex, determina l’automatica decadenza dell’Organo.
In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell’Organo stesso dovrà provvedere entro 30 giorni dall’evento, alla convocazione delle Assemblee elettive per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.
Tali assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
In caso di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per quel che concerne l’esercizio dell’ordinaria amministrazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale è la seguente:
a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio ed ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario secondo le modalità statutarie;
b) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente e del Consiglio che resta in prorogatio per l’ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente vicario sino all’Assemblea Nazionale da convocarsi secondo le norme statutarie;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea;
d) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: nel caso si verifichino, nell’arco del quadriennio, le suddette vacanze per qualsivoglia motivo, i soli componenti decadono ma non il Presidente il quale dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione dei soli componenti del Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 47 – Durata delle cariche
Le cariche Statutarie hanno durata quadriennale e coincidono con il ciclo olimpico.
Gli Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione del nuovo Organo.
Si decade dall’incarico di membro degli organi collegiali dell’Ente di cui al presente Statuto per:
– dimissioni;
– radiazione;
– mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive dell’organo collegiale;
– perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.
ARTICOLO 48 – Ricostituzione Collegio Revisore dei Conti e Organi di Giustizia
Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o degli Organi di Giustizia (Commissione Nazionale Giudicante e Commissione Nazionale di Appello) il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dall’evento un’Assemblea Straordinaria per l’elezione di detti Organi.
Tale assemblea dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
ARTICOLO 49 – Provvedimenti di clemenza
Sono provvedimenti di clemenza:
a) l’indulto;
b) l’amnistia;
c) la grazia.
L’indulto e l’amnistia possono essere concesse dal Consiglio Nazionale e sono provvedimenti di carattere generale. L’indulto non presuppone una condanna irrevocabile e condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, l’amnistia invece estingue l’infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l’esecuzione unitamente anche alle sanzioni accessorie. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
La grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, è un provvedimento particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto la cui condanna sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
ARTICOLO 50 – Incompatibilità
a) Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Membro del Consiglio Nazionale, Presidente Regionale, Membro del Comitato Regionale, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Componente degli Organi di Giustizia e Segretario Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica nell’ambito di Federsex;
b) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi degli Organi di Giustizia e i Revisori dei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire in Federsex alcun altro incarico, elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico;
c) i membri dei Collegi degli Organi di Giustizia non possono ricoprire la carica di Presidente o responsabile di struttura di base affiliata;
d) la cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale di Federsex sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell’ambito della stessa Federsex o degli organismi affiliati.
e) la qualifica di membro del Consiglio Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale o periferica;
f) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale;
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata ed automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
La funzione di Componente degli Organi Centrali e Periferici così come la assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo svolgimento di attività in Federsex, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con Federsex.
ARTICOLO 51 – Clausola compromissoria e Arbitrato
Tutti i soci di Federsex si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia sociale, sia comunque concernente l’attività espletata in Federsex. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo dalla Commissione Nazionale di Appello, che provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una delle parti sia inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti per la relativa esecuzione.
Gli affiliati ed i tesserati per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Ente si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle di Federsex.
Il Consiglio Nazionale per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve essere compiutamente motivato. Il Consiglio deve pronunciarsi entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si ritiene concessa.
L’inosservanza di quanto sopra previsto comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 52 – Norme di attuazione
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico e nel Regolamento di Giustizia.
ARTICOLO 53 – Province autonome
Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.
ARTICOLO 54 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 55 – Validità cariche elettive
Tutte le cariche elettive a livello nazionale e periferico, ivi incluse quelle assunte dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, restano valide fino allo svolgimento della prossima Assemblea Nazionale Elettiva che dovrà tenersi entro il 30 Aprile 2017. ARTICOLO 56 – Delega al Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile: a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutaria;
b) a seguito di formale richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato.
Tali variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale.